Articolo 12, comma 1 e 2 – Obblighi di pubblicazione concernenti gli atti di carattere normativo e amministrativo generale
1. Fermo restando quanto previsto per le pubblicazioni nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana dalla legge 11 dicembre 1984, n. 839, e dalle relative norme di attuazione, le pubbliche amministrazioni pubblicano sui propri siti istituzionali i riferimenti normativi con i relativi link alle norme di legge statale pubblicate nella banca dati «Normattiva» che ne regolano l’istituzione, l’organizzazione e l’attività. Sono altresì pubblicati le direttive, le circolari, i programmi e le istruzioni emanati dall’amministrazione e ogni atto che dispone in generale sulla organizzazione, sulle funzioni, sugli obiettivi, sui procedimenti ovvero nei quali si determina l’interpretazione di norme giuridiche che le riguardano o si dettano disposizioni per l’applicazione di esse, ivi compresi i codici di condotta.
2. Con riferimento agli statuti e alle norme di legge regionali, che regolano le funzioni, l’organizzazione e lo svolgimento delle attività di competenza dell’amministrazione, sono pubblicati gli estremi degli atti e dei testi ufficiali aggiornati.
Visto il D.L.vo n° 165/2001, art. 54 GU n. 129 del 04.06.2013 vigente al 04.06.2013; Visto l’art. 95 comma 9 del “Contratto collettivo nazionale di lavoro” del comparto scuola firmato il 29 novembre 2007 si dispone la pubblicazione del “Codice disciplinare”. Il documento equivale ed integra l’affissione all’albo dell’Istituto. Sono allegati nell’ordine: 1. Codice di »
SEGNATURA_1599294112_integrazione addendum 1 invio
Integrazione al processo di rendicontazione sociale
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